Inizia facendo gli screenshot di tutte le frasi offensive a te rivolte, li potrai allegare come prova alla querela per ottenere la condanna della persona che ha offeso la tua reputazione.
Per la Corte Suprema di Cassazione infatti, le riproduzione informatiche di pagine web o di messaggi, quali gli screenshot, rientrano nella categoria delle prove documentali di cui all’art. 234 c.p.p. e sono pienamente utilizzabili.
In una recente sentenza la n. 24721/2025, la Corte di Cassazione ha infatti confermato la legittimità dell’acquisizione come documento di una pagina di un social network, mediante la realizzazione di una fotografia istantanea dello schermo non essendo imposto dalla legge alcun ulteriore adempimento specifico.
Il Caso specifico
La Corte di Appello aveva confermato la sentenza di condanna di primo grado per diffamazione aggravata e continuata oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.
L’imputato avverso tale sentenza aveva proposto ricorso per Cassazione lamentando la “carenza di motivazione circa l’inadeguatezza del compendio probatorio. L’affermazione di responsabilità si sarebbe basata unicamente sull’acquisizione della querela e di semplici screenshot, senza alcun supporto di natura tecnica o indagini informatiche idonee a stabile con certezza la provenienca degli scritti”.
La Corte di Cassazione ha chiarito : “la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che le riproduzioni informatiche di pagine web o di messaggi, quali gli screenshot, rientrano nella categoria delle prove documentali di cui all’art. 234 cod. proc. pen. e sono pienamente utilizzabili, in quanto rappresentano fatti, persone o cose, così come qualsivoglia altro mezzo riproduttivo di immagini.
Sicché è legittima l’acquisizione, come documento, di una pagina di un social network mediante la realizzazione di una fotografia istantanea dello schermo (“screenshot”) di un dispositivo elettronico sul quale la stessa è visibile (Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, Rv. 280758-01), che si caratterizza solamente per il suo oggetto, costituito, appunto, da uno schermo sul quale siano leggibili messaggi di testo, non essendo imposto dalla legge alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività (Sez. 7, Ordinanza n. 5400 del 15/1/2025, non massimata; Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, Rv. 278635-01)”, confermando che non sussisteva alcun vizio di omessa motivazione.
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